Vincolo di prelievo massimo orario
L’impianto di distribuzione gestito dalla Si Gas S.Agata
s.r.l.(Distributore Sotteso), che comprende il Comune di Sant’Agata Militello, è collegato, dal 04 Novembre 2013, con la
rete nazionale gestita dal trasportatore SNAM Rete Gas S.p.A. (REMI n.50041401 Raccuja ME),
tramite interconnessione con l’impianto della Si Gas Distribuzione
s.r.l., che a sua volta risulta interconnesso con l’impianto gestito dal distributore primario 2i
Rete Gas S.p.A.(Distributore primario), che compatibilmente con la
capacità di trasporto del proprio impianto, ha limitato il prelievo massimo
orario alla Si Gas Distribuzione s.r.l. e conseguentemente alla SI GAS S.AGATA S.R.L.
Evidenziamo che, come previsto dal contratto di interconnessione
sottoscritto il 20/02/2012, tra la Si Gas Distribuzione s.r.l. e la SI GAS S.AGATA S.R.L. esiste un vincolo
di prelievo massimo orario di 1.000 Smc/h nel punto di interconnessione col distributore primario 2I Rete Gas S.p.A., da suddividere in proporzione degli
utenti allacciati nei Comuni gestiti dalle due Società.
In considerazione del fatto che la 2i rete Gas S.p.A non ha riscontrato la richiesta di incremento capacità, da formulare da anno in anno, la Si Gas Distribuzione srl per l'anno termico 2020/2021, ha reso disponibile una portata massima prelevabile fino al limite di 180 Smc/h.
Per quanto su riportato, la Si Gas S.Agata srl così come previsto dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 (Decreto Letta), per garantire gli obblighi di servizio pubblico e tenendo conto della limitazione della capacità di trasporto, potrà richiedere di limitare il prelievo orario ai Clienti non civili con consumo superiore a 50.000 Smc; in tal caso, il Distributore Sotteso comunicherà all’Utente della Distribuzione e all’Utente finale la limitazione, specificando il periodo . (articolo “Limitazioni” inserito nelle condizioni generali di allacciamento accettate dell’Utente finale).
Nell’eventualità tale limitazione non dovesse essere sufficiente a
garantire il servizio pubblico agli utenti civili, come previsto dal contratto
di interconnessione sottoscritto, si renderanno disponibili soluzioni tecniche
(quali ad esempio carri bombolai/cisterna).
In tal caso,
il costo del servizio sarà a carico degli Utenti della Distribuzione in
proporzione ai quantitativi di gas distribuiti.
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Di seguito, a titolo informativo, si riportano gli stralci della normativa di riferimento:
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164
Titolo VII - Accesso al sistema
Art. 22 Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
1. Tutti i clienti sono idonei.
2. Sono considerati clienti protetti i clienti domestici, le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza nonché i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui. Per essi vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. …………………………
Art. 24 - Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacita', per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficolta' economiche dovute a contratti "take or pay"
1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacita' necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette …………………………………